Dopo Di Pietro, Travaglio: la bufala dell’emendamento D’Alia continua a fare danni in Rete.

Dopo Antonio Di Pietro, la bufala dell’emendamento D’Alia fa un’altra “vittima eccellente”: Marco Travaglio. Come ha notato Wil, infatti, nell’ultima puntata di Passaparola (ai minuti dal terzo all’ottavo) l’editorialista del Fatto ha erroneamente ritenuto in vita – e addirittura appena “approvato dal Senato” – il famigerato articolo 50-bis del decreto sicurezza riguardante la “Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet“. Fortunatamente, dopo il passaggio a palazzo Madama del 5 febbraio 2009, il senatore D’Alia è stato costretto a subire la votazione favorevole agli emendamenti soppressivi del testo nella notte tra il 28 e il 29 aprile 2009 proposti dal deputato del PDL Roberto Cassinelli. Che, a pericolo scampato, annunciava sul suo blog, in un eloquente post dal titolo L’emendamento D’Alia non esiste più, come quello decisivo fosse composto di 11 caratteri: “Sopprimerlo“. Per poi dichiarare a La Stampa: “dell’emendamento D’Alia non c’era bisogno. Si trattava di un testo sbagliato e potenzialmente pericoloso”. Quindi non è neppure vero che la maggioranza di centrodestra abbia “gradito” l’idea del senatore D’Alia, dell’UDC: l’ha gradita soltanto al Senato – per poi ritornare precipitosamente sui suoi passi alla Camera a fronte di un coro di proteste arrivato addirittura fino all’edizione europea del New York Times.

Che dire, a tutti accade di sbagliare. Questa volta, tuttavia, stupisce il modo. Travaglio sembra aver fatto cieco affidamento su questa catena di Sant’Antonio (confrontare testo e parlato – o la sua trascrizione –  per credere), che all’interno di Passaparola legge sostanzialmente parola per parola. Dichiarando inoltre di rifarsi al sito Perlapace.it, che tuttavia il 25 maggio scorso precisava:

Su segnalazione di un nostro lettore,

abbiamo scoperto che sta girando in rete un testo intitolato “Nessun telegiornale ha avuto il permesso di diffondere questa notizia” (in allegato) ed in calce è stato scritto: documentazione diffusa da Coordinamento degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, http://www.perlapace.it/.

Abbiamo potuto verificare che la notizia è falsa, che il D.d.l. 733 è stato approvato al Senato come legge n. 94 nel luglio 2009 e che l’emendamento D’Alia, di cui si parla nel testo, è nato e morto in commissione senza mai andare in aula. Il Coordinamento degli Enti Locali per la pace e i diritti umani e la redazione del sito http://www.perlapace.it smentiscono di essere autori del testo e di averlo diffuso.

Diffidiamo chiunque dall’usare impropriamente le nostre sigle.

Coordinamento degli Enti Locali per la pace e i diritti umani
Redazione del sito www.perlapace.it

L’errore sembra dunque figlio di un eccessivo entusiasmo nei confronti delle notizie reperibili in Rete. Che invece è bene prendere con le pinze, cercando come prima cosa di capire se le fonti contenute nell’articolo siano affidabili e aggiornate. Non è un lavoro sempre semplice, ma è un lavoro sempre fattibile. Parafrasando ciò che dice Travaglio, insomma, “fate girare questa notizia il più possibile”, non tanto “per cercare di svegliare le coscienze addormentate” quanto per evitare che tra qualche mese ci si ritrovi – per l’ennesima volta – a dover temere minacce inesistenti. Quelle esistenti sono più che sufficienti a farci perdere il sonno.

Update

Travaglio ha rettificato su Voglio Scendere:


12 pensieri su “Dopo Di Pietro, Travaglio: la bufala dell’emendamento D’Alia continua a fare danni in Rete.

  1. Vivissimi complimenti per l’acume e l’attenzione.
    E per aver colto nel segno la questione relativa alle notizie reperibili su Web.

    Francesco Bruni

  2. Pingback: Ennò, caro Marco. Non va bene | L'89

  3. Pingback: Antibufala: Marco Travaglio e l’emendamento D’Alia « Paoblog

  4. Qualcosa di simile è accaduto anche per il cosiddetto emendamento 1707 salva-preti, o pedofili che dir si voglia, contenuto nel ddl intercettazioni: il testo era già stato accantonato dalla commissione Giustizia nella seduta del 1° Giugno scorso – ne parlo qui: http://yespolitical.wordpress.com/2010/06/04/violenza-su-minori-lemendamento-ombra-nel-ddl-intercettazioni/ – ancora oggi sul sito di Repubblica si parla della rivolta della rete. Ma il concetto di “violenza sessuale sui minori, di minor entità” è già all’interno del nostro ordinamento giuridico. Quindi si tratta di una polemica sul nulla.

  5. Pingback: Un pericolo scampato per una bufala « Piedofilia: Blog L'interno dell'agnello

  6. Pingback: Il Pdl al lavoro per mandare in carcere chi istiga alla violenza in Rete? A me non risulta. « ilNichilista

  7. Pingback: Non ci sono notizie bufala. C’è la strategia della diversione » Scene Digitali - Blog - Repubblica.it

  8. Pingback: Non ci sono notizie bufala. C’è la strategia della diversione « Blog del circolo online del PD "Barack Obama"

  9. Non credo proprio che sia una bufala… Vogliono farla passare per tale perchè effettivamente non è facile andare a pescare la cosa nel complicato ddl 1611…

    Si… è vero che la proposta di modifica è stata ritirata..

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=16&id=483608&idoggetto=532211

    Ma Andiamo per ordine:

    Nel complesso articolato del DDL 1611 la maggioranza aveva pensato di inserire, a integrazione dell’art. 380 del codice di procedura penale tuttora vigente, anche la prescrizione di arresto per chi è colto in flagranza mentre compie atti sessuali con un minorenne. Nell’articolo in questione infatti è assente lo specifico reato di violenza sessuale su minori ( a parte il comma 2/d che accenna ai minori, ma per la fattispecie di riduzione in schiavitù con il fine della prostituzione, che è altra cosa dal mettere le mani addosso a una bambina – o bambino – per togliersi una voglia personale).

    A questo punto seguiamo il percorso temporale dei vari emendamenti :

    1. va innanzi tutto considerato che il “reato “di minore gravità” di violenza sessuale su minori esisteva già (art. 609-quater cpp, quarto comma);.

    2. il DDL 1611, comma 22, ha cercato prima di tutto di estendere ad alcuni tipi di furto l’associazione per delinquere per la quale si procede all’arresto obbligatorio in flagranza;.

    3. successivamente l’emendamento 1.241 ha fatto includere la violenza sessuale su minore (art. 609-quater, senza eccezioni) fra I reati per I quali c’è l’arresto obbligatorio in flagranza;.

    4. Quì è arrivato l’emendamento 1.707 (Gasparri & co.) con cui si vuole fare escludere dall’arresto obbligatorio I casi di “minore gravità” (comma 4 art 609-quater cpp) di violenza sessuale su minori;.

    5. quattro emendamenti diversi hanno poi cercato di ribaltare quello di Gasparri & co. (facendo esplicitare l’inclusione dei “casi lievi”).

    A questo punto, il relatore del DDL ha cercato di tagliare la testa al toro togliendo del tutto il comma 22 del DDL 1611 (emendamento 1.807). Un nuovo emendamento però (1.807/1) glielo impedisce, e riscrive il comma 22 del DDL rifacendo quello che era stato fatto all’inizio dall’emendamento 1.241 (includere la violenza sui minori, senza eccezioni).

    A questo punto il relatore fa un nuovo emendamento (1.808), che rende esplicita “l’inclusione” dei “casi lievi” di violenza su minori per I quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

    Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza. Al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione the tre a sei anni. Non e’ punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta’ tra I soggetti non e’ superiore a tre anni. Nei casi di minore gravita’ le pena e’ diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. Articolo aggiunto dall’art. 5, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

    La morale di tutta questa vicenda resta molto sporca : il governo dapprima strombazza ai quattro venti l’intenzione di sbattere in galera violentatori e pedofili di qualsiasi fatta e casta, poi ci ripensa : per I preti ( e I vescovi perfino) beccati con le mani nel sacco ( per non dire altro) ci sono apposite ciambelle di salvataggio. Poi arriva la ciliegina sulla torta, l’emendamento 1707 che affida alla polizia (ma anche ai CC, Gdf, Vigili urbani ) che verifichi un reato sessuale su minore in flagranza (cioè mentre si sta commettendo) il compito di stabilire all’istante se si tratti di maggiore o minore gravità, e nel caso di minore gravità non dovranno procedere all’arresto immediato.

    Capito l’antifona? Vogliamo provare a chiedere a un qualsiasi poliziotto come si comporterebbe con una legge del genere? Vogliamo chiedergli se se la sentirebbe di effettuare l’arresto – giudicando in questo caso la maggiore gravità del reato – magari di un personaggio molto noto e importante, un vecchio sporcaccione ma molto potente a cui piaccia insidiare le minorenni? C’è bisogno di aspettare la risposta o potete immaginarvela the voi? Come si fa a dire che esiste un limite al di sotto del quale una bambina può essere toccata ( e non stiamo parlando di carezze sulle guance) senza che ciò sia considerato perseguibile dalla legge? Ma che razza di paese vogliamo diventare?

    Bene, la partita non è finita qui perché gli insigni emendatori del PDL e della Lega : Gasparri (PdL); Bricolo (Lega Nord); Quagliariello (PdL); Centaro (PdL); Berselli (PdL); Mazzatorta (Lega Nord); Divina (Lega Nord) non si danno per vinti e ripresenteranno l’emendamento più avanti. La domanda a questo punto è rivolta a tutto, ma proprio a tutto il popolo sovrano : cui prodest? A chi giova una schifezza del genere?

  10. Pingback: Ritorna l’inossidabile bufala dell’emendamento D’Alia. « ilNichilista

  11. Pingback: Il giornalismo nell’era di Internet (e della crisi) | Il Giornale di Letterefilosofia.it

  12. Pingback: #ijf14 | Rosiconi! Debunking vs. Troll, sulla strada della conoscenza | Yes, political!

Lascia un commento