Comma “ammazza-blog”: la nuova versione dell’emendamento Cassinelli e una critica.

L’On. Roberto Cassinelli si sta davvero adoperando per modificare il testo del comma 29 del ddl intercettazioni, che allo stato attuale viene etichettato – non a torto – “ammazza-blog”. Dopo aver raccolto ulteriori osservazioni ha così deciso di modificare ulteriormente la proposta di emendamento esposta qualche tempo fa. Eccone la versione riveduta e corretta:

Quali le novità, in breve?

  • Il termine di adempimento si dilata ulteriormente a 10 giorni per i siti non registrati (nella versione precedente erano 7, in quella originale 2); tuttavia, non decorre più dal momento della “presa a carico” del gestore del sito, ma da quando vi sia “conoscibilità” della richiesta di rettifica.
  • L’importo della sanzione per i siti non registrati e senza “attività imprenditoriale” che indichino un indirizzo di posta elettronica “certificata” dove far pervenire la richiesta di rettifica scende ancora: da 100 a 500 euro. Se non c’è né l’indirizzo mail valido la sanzione è compresa tra 250 e 2500 euro. Invariata la multa (da 7500 a 12500) per le testate registrate e per chi eserciti “attività imprenditoriale” (e non più “scopo di lucro”) attraverso il sito.
  • Per i blog amatoriali la richiesta di rettifica non è valida “se inoltrata con mezzi per i quali non sia possibile verificarne la ricezione da parte del destinatario”.
  • La nota di rettifica è pubblicata “in calce al contenuto” solo quando “tecnicamente possibile”; in caso contrario, chi pubblica il contenuto “indica il recapito di altro soggetto avente la disponibilità tecnica di procedervi” oppure “pubblica la nota con la stessa visibilità e le stesse caratteristiche grafiche del contenuto a cui si riferisce”.

Fermo restando che continuo a preferire un emendamento di natura abrogativa, si tratta a mio avviso di ulteriori miglioramenti rispetto al testo precedente.

Un unico rilievo, ma sostanziale: inizialmente la norma si applicava ai “siti informatici”, dicitura poi modificata per comprendere le “pagine pubblicate sulla rete Internet”. Ora Cassinelli propone di mutare la definizione riferendosi ai “contenuti pubblicati sulla rete internet”. “Il termine “pagine” – spiega Cassinelli – mal si accosta a quelle realtà nelle quali non pubblichiamo delle pagine, ma semplicemente dei contenuti (pensiamo a Facebook, YouTube, ai commenti su un blog)”. A questo modo si estende esplicitamente l’obbligo di rettifica ai commenti, prima potenzialmente esclusi dalla sfera di applicabilità della norma (sarebbe stato quantomeno discutibile etichettarli come “pagine”).

Tuttavia non mi sembra l’emendamento sia chiaro per i commenti quanto per un post vero e proprio. Se ho ben capito, l’attuale versione dell’emendamento identifica il responsabile in chi pubblica il contenuto – e dunque il commentatore. Corretto: guai se passasse l’idea che il titolare di un blog o di una pagina Facebook debba essere responsabile di tutti i commenti che vi sono inseriti (a questo proposito non mi piace nemmeno che il commentatore abbia la possibilità di indicare il gestore del blog come chi può “tecnicamente” procedere alla rettifica). Ad ogni modo se le cose stanno così il problema diventano la “conoscibilità” dell’obbligo di rettifica e l’essere titolare di un “indirizzo mail certificato” per riceverlo da parte del commentatore – il che mina anche l’applicabilità della clausola di validità della richiesta di rettifica appena introdotta. Senza contare che lo stesso commento riceverebbe una sanzione diversa, in caso di inadempimento, a seconda che sia inserito sul sito del Corriere o su questo blog. Molto spesso, poi, si commenta su svariati siti, pagine Facebook e YouTube ed è impossibile tenere traccia di ciò che si è scritto anche soltanto nell’arco di pochi giorni.

Penso sarebbe dunque meglio ritornare alla più ambigua dicitura “pagine”. A meno che non si voglia meglio definire l’obbligo di rettifica per i commenti. Che, mi pare, sia altro da quello imposto a un vero e proprio “articolo”. Del resto, ipotizzare una sanzione, anche se compresa tra “soli” 100 e 500 euro, per un commento su un social network penso sia francamente indifendibile.

Sempre che non abbia male interpretato il testo dell’emendamento. Attendo chiarimenti dall’On. Cassinelli.

8 pensieri su “Comma “ammazza-blog”: la nuova versione dell’emendamento Cassinelli e una critica.

  1. Fabio, tanto per capirsi. Non sono un giornalista, ho un mio blog nel quale scrivo miei pensieri e linko ad articoli di giornale. Scrivo, per esempio, che Dell’Utri è un mafioso. Oppure esprimo questa mia opinione in un commento ad un post del tuo blog. Dell’Utri si incazza. Che può succedere a me e a te che mi hai ospitato? Perchè io ancora non l’ho capito.

  2. Beh, le cose sono due:

    – se il testo del comma resta quello attuale hai 48 ore per rettificare o, se ti rifiuti, vedertela con la legge. se ti va male rischi una multa fino a 12500 euro.

    – se passa l’emendamento di Cassinelli hai 10 giorni per decidere il da farsi, e in ogni caso rischi una multa di massimo 500 euro.

    Nel mezzo ci sono un sacco di sfumature, ma più o meno il succo è questo.

  3. Beh, allora i casi sono due:

    – mi intimorisco perchè non ho una testata alle mie spalle ed evito di scrivere cose sconvenienti perchè vivo con 2000 euro al mese e ho due figli

    – me ne fotto e insieme ad altri blogger (spero) faccio disobbedienza civile e vediamo che succede.

    Io opto per la seconda ipotesi.
    Ma cassinelli ‘ste cose le ha capite? Lo capisce che la libertà di spressione va a farsi fottere?

  4. Pingback: Intercettazioni, il pasticciaccio del comma ammazza-blog « Yes, political!

  5. Quando la cura è peggio del male!
    L’emendamento sta accumulando tali e tante eccezioni e particolarità, che diventerà impossibile applicarlo. Tutto perchè non si vuole comprendere che un blog non è un giornale e non può subire gli stessi obblighi.
    Se Tizio inserisce un commento nel mio blog, e non da alcuna mail o possibile contatto, ciò vuol dire (penso di aver capito) che non esiste alcun obbligo di rettifica per quel commento (oppure in questo caso si scarica la responsabilità sul titolare del blog in quanto non ha obbligato l’utente commentatore ad indicare una mail?). E allora vorrà dire che tutti i commentatori diventeranno anonimi, senza indicare alcuna mail. Sarà fantastico vedere blog strapieni di commenti anonimi “non rettificabili” ai sensi della legge. Un emendamento che incoraggerà la gente a non firmare i propri commenti non sembra un paradosso ? Non dovremmo andare invece verso la responsabilizzazione degli utenti ? E mi fermo qui, se no qualcuno rispolverà la legge che voleva abolire l’anonimato in rete!

    “Qualora per ragioni tecniche, non gli sia possibile pubblicare…”. Stiamo parlando sempre del commentatore ovviamente, altrimenti non ha senso la norma. Il commentatore ligio, che inserisce una mail, non potendo inserire commenti ulteriori (per imprecisate ragioni tecniche, la fantasia si sbizzarrirà su queste due parole….) indicherà la mail del titolare del blog. Supponendo che le cose vadano in questo modo, il titolare del blog è obbligato a inserire la rettifica, anche non avendo avuto nulla a che fare con il commento? Oppure no? Io sarò responsbaile dei contenuti altrui?
    Nel caso positivo l’obbligo non è più a carico di chi immette il contenuto, ma del gestore dello spazio web. Ognuno tragga le sue conclusioni.

    Il punto è che l’obbligo di rettifica non è altro che uno strumento di bilanciamento per l’incensurabilità dei giornali. I blog non hanno le prerogative dei giornali, e non c’è motivo di bilanciare alcunchè (c’è il reato di diffamazione, il sequestro preventivo, l’art. 700….). Se proprio vogliamo inserire tale obbligo di rettifica anche per i blog, allora dovremmo estendere l’incensurabilità anche ai blog!!!!!!

    P.S. A quando l’obbligo di rettifica per le lettere inviate alla redazione di un giornale? E non dimentichiamo l’obbligo di rettifica per i commenti alle foto su Flickr. L’altro giorno uno parlava male della mia città, sto attendendo proprio questa legge per imporre una rettifica al sito in questione!

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  7. Pingback: Decreto Romani e rettifica: l’attacco alla rete è “antropologico”, non congiunturale » Scene Digitali - Blog - Repubblica.it

  8. Pingback: Decreto Romani e rettifica: l’attacco alla rete è “antropologico”, non congiunturale « Blog del circolo online del PD "Barack Obama"

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