Alcune riflessioni sul Ddl Calabrò, il disegno di legge sul “biotestamento”.

Infuria in questi giorni il dibattito sul “testamento biologico”, ovvero riguardo all’ “espressione della volontà da parte di una persona (testatore), fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell’eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione” [1].

Oggetto del contendere è, in particolare, l’opportunità di convertire il Ddl Calabrò in legge. Un buon punto di partenza per la discussione sarebbe, dunque, valutarne il testo. Tenterò di esaminarne i passaggi critici.

1. Prima di tutto bisogna annotarne la ratio. E’ lo stesso Raffaele Calabrò a illustrarla nella presentazione del disegno di legge [2]: “Si ravvisa […] la necessità di elaborare una legge che contemperi il rispetto dell’esercizio della libertà del soggetto con la tutela della dignità di ogni uomo e del valore dell’inviolabilità della vita”. Una legge che equipara fin da subito un diritto costituzionale (l’inviolabilità della libertà personale, art. 13 cost.) con una interpretazione confessionale  dell’art.2 cost. (che garantisce la tutela dei diritti inviolabili del cittadino) e della nozione di “inviolabilità della vita” (dal concepimento alla morte). Il che pone la legge in contrasto con il principio della laicità dello Stato (art. 7 cost.).

2. Un tentativo che si configura come di dubbia costituzionalità anche rispetto all’art. 32 cost. (contrariamente a quanto sostenuto nell’art.1 del Ddl) che afferma: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Uno dei punti maggiormente dibattuti riguarda il significato da attribuire alla locuzione “trattamento sanitario”: secondo i sostenitori del Ddl, infatti, l’alimentazione e l’idratazione artificiale non costituirebbero “trattamenti sanitari”, ma “forme di sostegno vitale”. Secondo Raffaele Calabrò il diritto inviolabile della libertà personale non si estenderebbe alla possibilità di rifiutare tali “forme di sostegno vitale”. Il “testamento biologico”, tecnicamente detto “Dichiarazione anticipata di trattamento” (DAT), non può contenere volontà che riguardino il rifiuto di alimentazione e idratazione artificiale (come esplicitato nell’art. 3.6). L’eutanasia passiva (lasciar morire) viene equiparata a quella attiva (uccidere) – e dunque vietata.

3. Alla luce di quanto appena detto, l’art. 1.1.c circa l’impossibilità di sottoporre a un trattamento chi non vi abbia prestato il proprio consenso informato perde ogni significato, in quanto alimentazione e idratazione artificiale, non essendo considerate “trattamenti”, devono essere disposti anche in assenza di consenso informato. Stessa sorte subisce “l’alleanza terapeutica” tra medico e paziente: in tali casi, infatti, il medico non è tenuto a informare il paziente circa “diagnosi, prognosi, scopo, natura [ed] effetti collaterali del trattamento” (art. 22), in quanto non si è in presenza di “trattamenti”.

4. La DAT ha durata 5 anni, e consiste in un documento scritto (o “dattiloscritto”), “avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne” (art. 4.1), a cui deve accompagnarsi quella del medico di medicina generale che ne ha attestato la capacità di intendere e di volere. La DAT non si applica nei casi di pericolo di vita immediato.

5. L’art. 5 prevede una generica “assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente”. Non si parla né dei modi né delle forme di assistenza che verranno poste in atto.

6. Il Ddl prevede la possibilità per chi compia una DAT di designare un “fiduciario”, ovvero di un soggetto (maggiorenne, capace di intendere e di volere) che sia l’unico legalmente autorizzato ad interagire con il medico “nell’esclusivo e migliore interesse del paziente” (art. 6.2).

7. All’articolo 7.1 si scopre che la DAT non è vincolante: “Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno”. Viene ribadito, inoltre, che il medico non deve ottemperare a richieste del paziente che ne possano causare la morte (sempre giustificando tale scelta legislativa con una interpretazione – lo ribadiamo – confessionale del principio dell’inviolabilità della vita umana). Nei casi in cui il fiduciario sia in disaccordo con la decisione del medico di non sospendere il trattamento, la disputa dovrà essere risolta da “un collegio di medici composto da un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia” (art. 7.5). 

8. Da ultimo, tutte le DAT verranno raccolte in un “Registro” informatico, da cui però “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. 

Ricapitolando, il Ddl Calabrò prevede che il “biotestamento” non possa riguardare idratazione e alimentazione artificiale, ovvero il motivo principale per cui è stato da più parti invocato. Al punto di dubitare che la DAT possa davvero definirsi una forma di “biotestamento”.

Inoltre, la sua natura non vincolante conferisce al medico un imbarazzante ruolo di arbiter mortis, anche in aperto contrasto con la volontà del paziente. 

Il tutto respingendo le accuse di incostituzionalità (per violazione degli artt. 7, 13 e 32 cost.) grazie a una particolare interpretazione (quella della Chiesa Cattolica) delle nozioni di “trattamento” e di “inviolabilità della vita”. 

Valutate da voi stessi se si tratti o meno di un testo degno di venire convertito in legge.

 

 

Note:

 

[1] http://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_anticipata_di_trattamento

[2] http://www.ansa.it/documents/1234289751486_Ddl_testamentobiologico.pdf

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